INDAGINI DIFENSIVE

indagini difensive

Con la Legge nr. 397/2000 è stato introdotto l’art. 327 bis c.p.p. “Attività Investigativa del Difensore” che è divenuto la fonte chiave delle indagini difensive ed ha conferito alla Difesa (ovvero al pool difensivo costituito da Difensore e Investigatore Privato Autorizzato) un insieme di specifiche prerogative che tendono ad una parità di poteri (non ancora del tutto effettiva) con la pubblica Accusa (Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria).
Conseguentemente sono stati inseriti nel c.p.p. (codice di procedura penale) nove articoli - dall'art. 391 bis al 391 decies - ove vengono specificate le attività di indagine eseguibili dal Pool Difensivo che tutela le parti private del processo.

Le parti private che possono far eseguire investigazioni difensive tramite il difensore - a seguito di espresso mandato conferito allo stesso - sono:

  • Indagato o Imputato;
  • Parte Offesa;
  • Parte Civile;
  • Responsabile Civile;
  • Civilmente Obbligato per la pena pecuniaria.

Le Attività Tipiche eseguibili nel corso delle “Investigazioni Difensive” sono:

  • colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da soggetti che sono in grado di riferire circostanze utili ai fini delle investigazioni e - qualora gli stessi si avvalgono della facoltà di non rispondere - il difensore può richiederne l’audizione per il tramite del P.M. (art. 391 bis); tale attività è eseguibile dall’Investigatore Privato Autorizzato anche senza la partecipazione del difensore.
  • Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni ricevute (art. 391 ter), attività eseguibile anche dall’Investigatore Privato Autorizzato ma in presenza del difensore o suo sostituto.
  • Richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione (art. 391 quater)
  • Accesso ai luoghi inerenti il reato per prendere visione dello stato al fine di esaminare le cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi (art.391 sexies); attività eseguibile dall’Investigatore Privato Autorizzato anche senza la partecipazione del difensore.
  • Accesso ai luoghi privati e non aperti al pubblico, ove sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, tramite il consenso di chi ne ha la piena disponibilità o - in caso di rifiuto di quest’ultimo - tramite autorizzazione del Giudice rilasciata a seguito di richiesta del difensore (art.391 septies), attività eseguibile anche dall’Investigatore Privato Autorizzato ma in presenza del difensore o suo sostituto.

Le altre Attività Atipiche o Informali eseguibili dall’Investigatore Privato Autorizzato nel corso di un’indagine difensiva sono:

  • ricerca di cose e di persone;
  • registrazioni in luoghi pubblici;
  • conversazioni informali; 
  • recupero tracce ed ogni elemento utile alle indagini, anche tramite pedinamenti - appostamenti e l’utilizzo di lecite attrezzature investigative e di ripresa audio-visiva.

Inoltre, i difensori - incaricando Investigatori Privati Autorizzati - possono svolgere le suddette attività investigative in altre due fasi:

  • sia prima dell’instaurazione di un procedimento penale ovvero la c.d. attività investigativa preventiva o Indagini Preventive (art. 391 nonies);
  • sia dopo una sentenza irrevocabile o dopo l’archiviazione di un procedimento per l'eventuale revisione processuale o per la riapertura di un caso.

Appare fondamentale che il cliente ed il difensore incarichino un Investigatore Privato Autorizzato che abbia maturato significative esperienze sia in materia di Indagini Difensive che nel settore delle Indagini Pubbliche, quale ex appartenente alle Forze dell’Ordine e titolare di indagini penali di iniziativa o su delega dell’A.G.. Tale secondo aspetto è fondamentale quando l’investigatore privato delegato deve verificare - anche - l’esatta applicazioni delle norme procedurali da parte della Polizia Giudiziaria e - soprattutto - valutare le scelte investigative prese da quest’ultima.

L’esperienza maturata sul campo è sicuramente sinonimo di qualità e serietà per il cliente. Tra le doti di primaria rilevanza che un Investigatore Privato Autorizzato deve possedere si citano:

  • Intuito (dote definibile “naturale”);
  • Preparazione Tecnico-Professionale (la puntuale conoscenza normativa è fondamentale per intravedere i limiti entro i quali svolgere un incarico);
  • Esperienza maturata sul campo (operativo);
  • Infine un insieme di valori necessari quali dignità, buon senso, deontologia professionale, cuore, capacità di non lasciare nulla al caso.

Il Titolare della C.S.I. Italia Investigazioni, FISCARELLI Alessandro, grazie all’esperienza e professionalità maturate in 20 anni di Investigazioni Pubbliche - quale Ispettore della Guardia di Finanza - ed in 13 anni di Investigazioni Private - anche penali, è un professionista in possesso di tutte le doti necessarie ad eseguire valide Investigazioni Difensive a tutela del cliente ed in stretta collaborazione con il suo legale di fiducia.

La metodologia seguita e proposta dall’Investigatore Privato Autorizzato alle Indagini Difensive, FISCARELLI Alessandro, prevede due fasi ovvero quella di analisi e Studio del Fascicolo Penale e di tutti gli atti già eseguiti dagli Investigatori Pubblici e quella operativa di esecuzione delle attività difensive che in accordo con il legale di fiducia si è deciso di effettuare. Nello specifico:

  • CONSULENZA ED ANALISI TECNICO-INVESTIGATIVA:
    • Incontro con il Cliente e Valutazione del Caso;
    • Studio del Fascicolo Penale;
    • Analisi scelte Investigative fatte dall’A.G. e dalla P.G.;
    • Analisi Fonti di Prova;
    • Proposta sulle Indagini Difensive da eseguire.
  • INDAGINI DIFENSIVE:
    • Ricerca Elementi di Prova;
    • Rintraccio, Escussione e Verifica Testimoni;
    • Analisi Tabulati Telefonici ed Accertamenti Bancari;
    • Accesso ed Analisi Scena del Crimine;
    • Attività Difensive Tipiche ed Atipiche sopraelencate;
    • Perizie Balistiche - Foniche - Grafologiche - Dattiloscopiche, Recupero Dati da PC e cellulari Smartphone ed Analisi del DNA, tramite l’ausilio di professionisti specialisti nei singoli settori.
  • ASSISTENZA IN OPERAZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, unitamente al legale di fiducia o quale persona di fiducia del cliente qualora il legale non sia prontamente reperibile, al fine di verificare in tempo reale che dette operazioni vengano correttamente effettuate in assoluta osservanza dei diritti del cliente stesso.

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