ASSEGNO DI MANTENIMENTO

assegno di mantenimento

L’art. 156 del Codice Civile testualmente cita: "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Nella determinazione del c.d. “assegno di mantenimento” spesso i coniugi occultano - o tentano di farlo - possidenze immobiliari e/o mobiliari, rendite di qualsiasi tipo, rapporti di lavoro dipendente, effettiva redditività di aziende o professioni in capo agli stessi. Ciò al fine di non corrispondere gli adeguati obblighi assistenziali o al fine di ottenere un mantenimento maggiore.

Affidandosi alla C.S.I. Italia Investigazioni avrete la possibilità di documentare la reale situazione economico/finanziaria dell’ex coniuge. A tal fine è fondamentale:

  1. Accertare la reale situazione lavorativa dell'ex coniuge e l'effettiva redditualità; in caso di riscontrate attività lavorative “in nero” determinare statisticamente lo stipendio/guadagno percepito in base alle ore effettuate giornalmente.
  2. Individuare – ove possibile - altre rendite o possidenze finanziarie in capo all’ex coniuge quali ad esempio rendite immobiliari, rendite azionarie o societarie, rendite e giacenze bancarie, rendite assicurative.

Le suddette verifiche e valutazioni saranno eseguite dalla C.S.I. Italia Investigazioni anche nel caso in cui si renda necessario procedere alla revisione dell'assegno di mantenimento ovvero per verificare la sopravvenuta modifica delle condizioni economico/finanziarie di una delle parti rispetto a quanto rappresentato precedentemente. Per la revisione dell’assegno di mantenimento – oltre agli accertamenti sopra illustrati – potrebbe essere necessario procedere anche ad una verifica di eventuali situazioni di convivenza dell’ex-coniuge sorte con terza persona dopo la separazione: in tal caso la redditualità del convivente potrebbe essere tale da ottenere la revisione parziale o totale dell’assegno di mantenimento precedentemente stabilito.

Le risultanze di tali accertamenti saranno documentate e costituiranno fonte di prova per la tutela dello specifico diritto in sede giudiziaria o comunque transattiva.

 

Area Riservata

 

Socials

    
 

Associazioni/Convenzioni

Cerca